IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;
    Esaminati gli atti del procedimento;
    Rilevato  che  il  punto  focale  della controversia e' costituito
 dalla applicazione dell'art. 4, punto 7, della legge n. 412/1991;
    Preso  atto  che   diversi   organi   giudicanti   ritenendo   non
 manifestamente  infondata  la  questione  di  costituzionalita' della
 norma anzidetta hanno disposto la trasmissione degli atti concernenti
 la sua applicazione alla Corte costituzionale;
    Ritenuto che la motivazione addotta a sostegno di  tali  decisioni
 e,   precisamente,  il  fatto  che  l'art.  4  configura  un  fattore
 preclusivo  alla  tendenziale  realizzazione   dell'interesse   della
 collettivita' al bene salute ex art. 32 della Costituzione (v. t.a.r.
 Calabria  18 febbraio 1993) e che e' in contrasto con il principio di
 eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in quanto  riserva
 trattamenti  differenziati  a seconda delle categorie di esercenti la
 professione sanitaria (v. t.a.r. Lazio del 23 giugno 1993)  ed  altre
 argomentazioni  non  meno  apprezzabili  (pret.  Bari 6 aprile 1993 e
 pret. Borgomanero 26 gennaio 1993) costituiscono  validi  motivi  per
 adottare analoga decisione;
    Ritenuto,  in  particolare, che l'esistenza di analoghi precedenti
 ed  il  fatto   che   il   precedente   giudizio   verra'   esaminato
 congiuntamente  agli  stessi  esime  dallo  sviluppare  le  suesposte
 ragioni ricorrenti costantemente nei menzionati provvedimenti;
    Considerato, infine, che le ragioni di opportunita' gia'  ritenute
 valide   da   altri   organi   (v.  citata  dec.  pret.  Borgomanero)
 suggeriscono di ordinare all'u.s.l. n. 58  di  astenersi,  sino  alla
 conclusione  del  giudizio  in  corso, da qualsiasi modificazione del
 rapporto di lavoro del ricorrente Lanzara Pietro;