IL PRETORE Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede; Esaminati gli atti del procedimento; Rilevato che il punto focale della controversia e' costituito dalla applicazione dell'art. 4, punto 7, della legge n. 412/1991; Preso atto che diversi organi giudicanti ritenendo non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' della norma anzidetta hanno disposto la trasmissione degli atti concernenti la sua applicazione alla Corte costituzionale; Ritenuto che la motivazione addotta a sostegno di tali decisioni e, precisamente, il fatto che l'art. 4 configura un fattore preclusivo alla tendenziale realizzazione dell'interesse della collettivita' al bene salute ex art. 32 della Costituzione (v. t.a.r. Calabria 18 febbraio 1993) e che e' in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in quanto riserva trattamenti differenziati a seconda delle categorie di esercenti la professione sanitaria (v. t.a.r. Lazio del 23 giugno 1993) ed altre argomentazioni non meno apprezzabili (pret. Bari 6 aprile 1993 e pret. Borgomanero 26 gennaio 1993) costituiscono validi motivi per adottare analoga decisione; Ritenuto, in particolare, che l'esistenza di analoghi precedenti ed il fatto che il precedente giudizio verra' esaminato congiuntamente agli stessi esime dallo sviluppare le suesposte ragioni ricorrenti costantemente nei menzionati provvedimenti; Considerato, infine, che le ragioni di opportunita' gia' ritenute valide da altri organi (v. citata dec. pret. Borgomanero) suggeriscono di ordinare all'u.s.l. n. 58 di astenersi, sino alla conclusione del giudizio in corso, da qualsiasi modificazione del rapporto di lavoro del ricorrente Lanzara Pietro;